Decreto Rilancio, le agevolazioni per le abitazioni

Decreto Rilancio, le agevolazioni per le abitazioni

03/06/2020



Il Decreto Rilancio ha previsto alcune norme che agevolano il mondo dell'abitazione. Ecco gli articoli in sintesi dei provvedimenti.

Art. 28Credito D'Imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
Questo articolo introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.
Spetta loro un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessioni di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, d'interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il beneficio spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione ad immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. L'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive, con attività solo stagionale con riferimento con ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
AI soggetti locatari, esercenti attività economica, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito alla fine delle imposte sui redditi.

Art. 29 - Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
Si incrementa di 140 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 50 - Proroga del termine dei beni strumentali nuovi per maggiorazione dell'ammortamento
Quest'articolo proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, il termine finale d'efficacia del cd. Superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi. I predetti beni devono avere un esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Art. 119 - Ecobonus, Sismabonus, Fotovoltaico
L'articolo introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, sostenute dal 1 luglio 2020 e fino al 21 dicembre 2021.
L'agevolazione è estesa all'istallazione di impianti solari, fotovoltaici, connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati da condomini, nonché sulle singole unità immobiliare, adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori del esercizio dell'attività d'impresa, arti e professioni e dagli istituto autonomi case popolari.
La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia severata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute degli interventi agevolati.
Si tratta riassuntivamente di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticale, strutture opache orizzontali (coperture pavimenti), finestre comprensive d'infissi, l'istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La detrazione pari al 110% si applica anche alle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici.
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi sopracitati, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni avanti per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo spetta nella misura del 90%.

Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
Si riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni, in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del 3° settore, un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000€, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscale in sconto e in credito d'imposta
L'articolo consente, per le spese sostenute negli anni 2020 – 2021 di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, sotto forma d'imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza
L'articolo consente la cessione dei crediti d'imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Per una più semplice e chiara visione d'insieme su questi provvedimenti è possibile consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.