Covid-19, cosa prevede la fase 2

Covid-19, cosa prevede la fase 2

29/04/2020



Le novità contenute nell'ultimo DPCM

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 con le misure da adottare per la FASE 2 definita dal Presidente Conte “Fase di convivenza con il Virus”. Le disposizioni si applicano a partire dal 4 maggio e hanno validità fino al 17 maggio 2020.


MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE SPOSTAMENTI: Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. È vietato, per le persone fisiche, trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Coloro che presentano una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. I soggetti sottoposti alla misura della quarantena o positivi al virus, non possono spostarsi dalla propria abitazione.

ASSEMBRAMENTI: Sono vietate forme di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, consentendo al Sindaco di disporre anche la temporanea chiusura di specifiche aree.

PARCHI – VILLE – GIARDINI PUBBLICI: L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; anche in questo caso il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini siano chiuse.

ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA: Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE: Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. Gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi.

MANIFESTAZIONI – EVENTI - SPETTACOLI: Le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico sono sospese, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

CINEMA – TEATRI – PUB – SCUOLE DI BALLO – SALE GIOCHI – SALE SCOMMESSE E BINGO: Nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati è sospesa ogni attività.

LUOGHI DI CULTO: L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE: Sono sospese le cerimonie civili e religiose; le cerimonie funebri sono consentite con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. MUSEI Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

ISTRUZIONE: Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale.

VIAGGI DI ISTRUZIONE: I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospese; i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza, con riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità.

PALESTRE – CENTRI SPORTIVI – PISCINE – CENTRI TERMALI: Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

SALE DI ATTESA: Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve diverse indicazioni del personale sanitario preposto. “L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO e MERCATI: Le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sono sospese. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

EDICOLE – TABACCAI – FARMACIE - PARAFARMACIE: Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

SERVIZI DI RISTORAZIONE: Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e da asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; per la ristorazione da asporto rimane l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e quello di sostare nelle immediate vicinanze. Rimangono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SERVIZI ALLA PERSONA: Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), ad eccezione dei servizi di lavanderia e pulitura e dei servizi di pompe funebri.

RESTANO GARANTITI I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, NONCHÉ L'ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE. MISURE DI PROTEZIONE.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.